La violazione di legge ex art. 325 cpp comprende anche la motivazione del tutto mancante o priva di requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Cassazione penale, sentenza n. 6253/2020)
Nella violazione di legge giustificante il ricorso per cassazione cautelare ex art. 325 c.p.p. rientra il vizio della motivazione solo ove questo sia così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
E' quanto ha stabilito la Corte di cassazione, sez. III penale, con la sentenza 18 febbraio 2020, n. 6253
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